LAVORO


Contratto di somministrazione

La Somministrazione di lavoro è una fattispecie di rapporto di lavoro introdotta dal D. lgs. n° 276 del 2003 (legge Biagi), che ha sostituito il lavoro interinale e prevede il coinvolgimento di tre soggetti:

1.  il somministratore, un'Agenzia per il lavoro che stipula un contratto con un lavoratore;

2.  l'utilizzatore, un'azienda pubblica o privata che necessita di tale figura professionale;

3.  il lavoratore.

 

Tra questi tre soggetti vengono stipulati due diversi contratti:

- il contratto commerciale, concluso tra somministratore e utilizzatore;

- il contratto di lavoro, concluso tra somministratore e lavoratore.

 

In ogni caso, il rapporto lavorativo instaurato è tra il lavoratore e l'Agenzia per il lavoro, che per legge dovrà fare riferimento alla tipologia di contratto collettivo nazionale sia per il settore della somministrazione che per quelli in uso dell'azienda utilizzatrice sia per quanto riguarda: la retribuzione, la disciplina dell’orario di lavoro, le ferie e i permessi e il diritto ad usufruire dei servizi.

 

Soggetti coinvolti, ripartizione di diritti, obblighi ed oneri

Il lavoratore è legato da un rapporto lavorativo con un somministratore, un soggetto autorizzato secondo precise regole previste dalla legge, da parte del Ministero del lavoro e definita Agenzia per il lavoro, registrata in un apposito albo.

Il prestatore di lavoro, pertanto viene richiesto, e dunque utilizzato, da un terzo soggetto utilizzatore, in sostanza l'azienda, nel periodo interessato ne assume tuttavia la direzione ed il controllo, con possibilità di utilizzazione in appalto e di distacco presso altre strutture, alla stregua di qualsiasi altro dipendente e quindi seguendo le regole contrattuali previste. L'utilizzatore non assume tuttavia il potere disciplinare che rimane riservato al somministratore, salvo tuttavia l'onere per il primo di comunicare a questi gli elementi che possano costituire oggetto di contestazione disciplinare. Al lavoratore spetta una retribuzione non inferiore a quella dei lavoratori dipendenti dal soggetto utilizzatore, ed alla corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali sono obbligati in solido il somministratore e l'utilizzatore. A titolo di sanzione civile la legge prevede che il mancato rispetto delle disposizioni del decreto predetto portano a costituire in capo all'utilizzatore un rapporto di lavoro subordinato ordinario.

 

Tipologie di somministrazione

Il contratto va sempre stipulato in forma scritta e può essere di 2 tipi, applicabile a qualsiasi settore produttivo senza alcuna limitazione:

1) CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE A TEMPO INDETERMINATO (i lavoratori vengono assegnati all'utilizzatore senza limiti temporali predefiniti per particolari attività tassativamente indicate dalla legge o dai contratti collettivi) può essere stipulato per:

- servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico;

- servizi di pulizia, custodia, portineria;

- servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia;

- servizi di trasporto di persone e movimentazione di macchinari e merci;

- gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini e servizi di economato;

- attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;

- attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;

- gestione di call-center;

- costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive che richiedano fasi successive di lavorazione;

- in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali stipulati da associazioni comparativamente più rappresentative dei lavoratori e datori di lavoro;

- tutte le altre ipotesi stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale e territoriale - Legge 23.12.2009 n. 191 - Finanziaria 2010.

2) CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO (è la forma generale di somministrazione e i lavoratori vengono assegnati all'utilizzatore per un tempo predeterminato e definito all'inizio del contratto) può essere stipulato:

- per far fronte a esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore (art. 20, Dlgs 276/2003);

- per le "esigenze temporanee" indicate dalle clausole dei contratti collettivi che avranno efficacia fino alla loro naturale scadenza (art. 86, Dlgs 276/2003).

Il contratto di lavoro a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore.

Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è soggetto alla disciplina generale dei rapporti di lavoro prevista dal codice civile e dalle leggi speciali. Il contratto può essere stipulato anche a tempo parziale.

Se il contratto di lavoro è stipulato a tempo determinato si applicano in quanto compatibile le disposizioni del contratto a termine (Dlgs 368/2001), con alcune differenze:

- il somministratore può concludere più contratti a termine con il lavoratore senza il rispetto di alcun intervallo di tempo;

- gli obblighi di informazione e formazione hanno una disciplina specifica per la somministrazione;

- i limiti percentuali di stipulazione di contratti a termine non si applicano alla somministrazione, poiché l'utilizzatore potrebbe anche avvalersi esclusivamente di questo tipo di contratto per la sua attività lavorativa.

È nulla ogni clausola che possa limitare, anche indirettamente, la facoltà dell'utilizzatore di assumere il lavoratore al termine del contratto di somministrazione.

 

Divieti

- per sostituire lavoratori in sciopero;

- presso unità produttive in cui nei sei mesi precedenti siano stati effettuati licenziamenti collettivi di lavoratori con le stesse mansioni (salvo accordo sindacale);

- presso unità produttive in cui vi sia una sospensione o riduzione di orari di lavoro con intervento dell'integrazione salariale;

- non è stata effettuata la valutazione dei rischi di cui al D.Lgs n. 626/94.

 

Fonti:  Guide del Sistema Servizi CGIL